In deroga all'art. 12 del decreto legislativo 7 aprile 3948, n. 262, e successive modificazioni, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad assumere, nel limite massimo di dieci unita', personale non di ruolo, da scegliere fra i dipendenti dell'I.R.C.E. che abbiano cessato dall'impiego a norma del precedente art. 2 e che prima della istituzione dell'I.R.C.E. siano stati in servizio presso organizzazioni della Societa' delle Nazioni o presso l'istituto italiano interuniversitario. L'assunzione e' disposta, con unico provvedimento, su conforme proposta di una Commissione nominata dal Ministro per gli affari esteri e composta dal direttore generale del personale e dell'amministrazione interna, del direttore generale delle relazioni culturali con l'estero e di un funzionario designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il personale suddetto e' assunto a norma del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, ed assegnato alle varie categorie da esso previste in relazione al titolo di studio posseduto. Qualora il trattamento economico derivante da tale assunzione sia inferiore a quello attualmente goduto da tali dipendenti, la differenza sara' ad essi conservata a titolo di assegno personale riassorbibile. Il personale non di ruolo, assunto a norma del precedenti commi, potra' presentare domanda di collocamento nei ruoli transitori, di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ed alla legge 5 giugno 1951, n. 376, quando dopo la sua assunzione, abbia compiuto il periodo di servizio ivi stabilito e sia in possesso degli altri requisiti prescritti. Al personale assunto in servizio, ai termini del presente articolo, non si applicano i benefici di cui al secondo comma dell'art. 2.

Testo vigente dal 3 giugno 1953

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1953-04-16;409~art3 · fonte del testo