((Gli immobili che per accertate ed obiettive difficolta' non risultino alienabili potranno essere devoluti, mediante decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle finanze, al demanio dello Stato)).

Testo vigente dal 3 luglio 1980

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1956-12-04;1404~art10bis · fonte del testo