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Per le liquidazioni deficitarie, il Ministro per il tesoro puo' stabilire interventi finanziari mediante prelevamenti sul fondo di cui all'art. 14 della presente legge. Ove non venga disposto nei sensi suindicati si fa luogo alla liquidazione coatta-amministrativa. Detta procedura puo' essere fatta cessare anche durante il corso della liquidazione qualora vengano a modificarsi le condizioni che l'hanno determinata.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1956 al 3 luglio 1980
