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Per le liquidazioni deficitarie, il Ministro per il tesoro puo' stabilire interventi finanziari mediante prelevamenti sul fondo di cui all'art. 14 della presente legge. Ove non venga disposto nei sensi suindicati si fa luogo alla liquidazione coatta-amministrativa. Detta procedura puo' essere fatta cessare anche durante il corso della liquidazione qualora vengano a modificarsi le condizioni che l'hanno determinata. ((Alle occorrenze finanziarie del fondo di cui al precedente art. 14 si provvede con conferimenti da stabilirsi annualmente con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio)).
Testo in vigore dal 3 luglio 1980 al 16 giugno 2002
