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Per le liquidazioni deficitarie, il Ministro per il tesoro puo' stabilire interventi finanziari mediante prelevamenti sul fondo di cui all'art. 14 della presente legge. Ove non venga disposto nei sensi suindicati si fa luogo alla liquidazione coatta-amministrativa. Detta procedura puo' essere fatta cessare anche durante il corso della liquidazione qualora vengano a modificarsi le condizioni che l'hanno determinata. ((Alle occorrenze finanziarie del fondo di cui al precedente art. 14 si provvede con conferimenti da stabilirsi annualmente con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio)).

Testo in vigore dal 3 luglio 1980 al 16 giugno 2002

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 luglio 1980

Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 1956 al 3 luglio 1980. 29 parole aggiunte.

… durante il corso della liquidazione qualora vengano a modificarsi le condizioni che l'hanno determinata. aggiunto: Alle occorrenze finanziarie del fondo di cui al precedente art. 14 si provvede con conferimenti da stabilirsi annualmente con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-12-04;1404~art15 · fonte del testo