Gli avanzi finali delle liquidazioni degli enti per i quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla presente legge, sono devoluti, salvo diversa specifica destinazione stabilita dalle norme istitutive degli enti medesimi o da norme speciali allo Stato. ((COMMA ABROGATO DAL D.L.15 APRILE 2002, N. 63, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 15 GIUGNO 2002, N. 112))

Testo vigente dal 16 giugno 2002

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Che cosa è cambiato dal 16 giugno 2002

Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 1956 al 16 giugno 2002. 33 parole tolte, 20 parole aggiunte.

… destinazione stabilita dalle norme istitutive degli enti medesimi o da norme speciali allo Stato. tolto: Detti avanzi sono fatti affluire in un conto di Tesoreria dal quale potranno essere eseguiti i prelevamenti per la copertura di disavanzi, ai fini della sistemazione di singole liquidazioni deficitarie previste dall'art. 15. aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.L.15 APRILE 2002, N. 63, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 15 GIUGNO 2002, N. 112

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-12-04;1404~art14 · fonte del testo