Gli avanzi finali delle liquidazioni degli enti per i quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla presente legge, sono devoluti, salvo diversa specifica destinazione stabilita dalle norme istitutive degli enti medesimi o da norme speciali allo Stato. ((COMMA ABROGATO DAL D.L.15 APRILE 2002, N. 63, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 15 GIUGNO 2002, N. 112))
Testo vigente dal 16 giugno 2002
