Gli enti di diritto pubblico e gli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e interessanti comunque la finanza statale, i cui scopi sono cessati o non piu' perseguibili, o che si trovano in condizioni economiche di grave dissesto o sono nella impossibilita' concreta di attuare i piropi fini statutari, devono essere soppressi e posti in liquidazione con le modalita' stabilite dalla presente legge ovvero incorporati in enti similari. I provvedimenti di soppressione, liquidazione o incorporazione degli enti di cui al comma precedente, e le relative norme di attuazione sono promossi dal Ministro per il tesoro ed emanati con decreto Presidenziale. Alle operazioni di liquidazione provvede il Ministro per il tesoro a mezzo di speciale Ufficio liquidazioni.

Testo vigente dal 28 dicembre 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-12-04;1404~art1 · fonte del testo