Il rapporto di impiego tra gli enti o societa' posti in liquidazione in base all'art. 1 ed il personale risultante in servizio alla data di entrata in vigore del provvedimento di messa in liquidazione cessa con la fine del mese successivo a quello dell'entrata in vigore del provvedimento stesso. Per gli enti di cui il Ministero del tesoro abbia assunto la prosecuzione della gestione di liquidazione ai sensi dell'art. 2, detto rapporto cessa allo scadere del mese successivo a quello del relativo provvedimento. Il personale suddetto e' licenziato e ad esso e' corrisposto il trattamento di liquidazione previsto dalle disposizioni che disciplinato le attivita' degli enti di provenienza. Per le esigenze delle gestioni di liquidazione, puo' essere trattenuto in servizio il personale strettamente indispensabile, per la durata non superiore ad un anno dalla data dell'assunzione della gestione liquidatoria da parte dello Stato. A detto personale si applicano all'atto del licenziamento, le disposizioni del comma precedente. Al personale licenziato in applicazione dei commi terzo e quarto e' corrisposta, in aggiunta al trattamento di liquidazione spettantegli, una indennita' straordinaria di importo pari a tre mensilita' dell'ultima retribuzione complessiva percepita. Entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego, il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della presente legge potra' essere ammesso ai concorsi banditi dalle Amministrazioni dello Stato, dagli Enti locali e dagli Enti di diritto pubblico e parastatali, anche se abbia superato i limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi stessi, purche' sia in possesso degli altri requisiti prescritti nei bandi di concorso e non abbia superato il 45° anno di eta'.

Testo vigente dal 28 dicembre 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-12-04;1404~art12 · fonte del testo