La vigilanza sulle liquidazioni previste dalla presente legge spetta in ogni caso al Ministro per il tesoro. I Collegi dei sindaci e dei revisori nominati presso gli enti la cui liquidazione e' disposta ed assunta dal Ministro per il tesoro, ai sensi della presente legge, cessano dal loro incarico all'inizio della liquidazione. Nei casi previsti dal precedente art. 2, i Collegi dei sindaci e dei revisori, ovvero gli organi di controllo similari, cessano dal loro incarico con la cessazione delle funzioni del liquidatore.

Testo vigente dal 28 dicembre 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-12-04;1404~art7 · fonte del testo