Nelle societa' ((controllate dallo Stato)), il Ministro per il tesoro puo' con proprio decreto, da emanarsi di concerto col Ministro competente, avocare a se' e alle proprie dipendenze, all'Ufficio liquidazioni di cui all'art. 1, tutte le facolta' che competono allo Stato come azionista per richiedere la convocazione di assemblee straordinarie, nonche' per votare lo scioglimento o la messa in liquidazione anche anticipata delle societa', la nomina, la revoca o la sostituzione dei liquidatori e l'azione di responsabilita' contro amministratori e liquidatori.

Testo vigente dal 24 marzo 1995

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Che cosa è cambiato dal 24 marzo 1995

Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 1956 al 24 marzo 1995. 14 parole tolte, 3 parole aggiunte.

Nelle societa' tolto: in cui lo Stato abbia la proprieta' dell'intero capitale o della maggioranza di esso aggiunto: controllate dallo Stato, il Ministro per il tesoro puo' con proprio decreto, da emanarsi di concerto …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-12-04;1404~art6 · fonte del testo