[1]Il soprassoldo giornaliero per servizi speciali, previsto dalla legge 9 novembre 1950, n. 977, a favore degli ufficiali, sottufficiali, appuntati e carabinieri effettivi dello squadrone guardie del Presidente della Repubblica, e' fissato nelle seguenti misure:
[2]Tenente colonnello o maggiore comandante dello squadrone... L. 500 Capitano........................... L. 450 Tenente e sottotenente.................... L. 400 Maresciallo.......................... L. 350 Brigadiere e vicebrigadiere.................. L. 300 Appuntato e carabiniere.................... L. 250
Testo vigente dal 8 novembre 1960
