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In materia penale, il precedente articolo non si applica nei processi relativi ad imputati detenuti, qualora essi o i loro difensori espressamente rinunzino alla sospensione dei termini. Qualora la prescrizione del reato maturi nei termini di cui all'articolo 1, o sia comunque prossima a maturare, il giudice, con ordinanza motivata non impugnabile dichiara l'urgenza del processo; in tal caso i termini processuali decorrono, anche nel periodo feriale, dalla data di notificazione dell'ordinanza.
Testo in vigore dal 6 novembre 1969 al 22 luglio 1990
