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In materia penale, il precedente articolo non si applica nei processi relativi ad imputati detenuti, qualora essi o i loro difensori espressamente rinunzino alla sospensione dei termini. Qualora la prescrizione del reato maturi nei termini di cui all'articolo 1, o sia comunque prossima a maturare, il giudice, con ordinanza motivata non impugnabile dichiara l'urgenza del processo; in tal caso i termini processuali decorrono, anche nel periodo feriale, dalla data di notificazione dell'ordinanza.

Testo in vigore dal 6 novembre 1969 al 22 luglio 1990

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 53/1982

    Questione infondata
    3 marzo 1982

    L'attribuzione soltanto all'imputato detenuto ed al suo difensore e non anche all'imputato libero, alle altre parti ed ai loro difensori della facolta` di rinunziare alla sospensione dei termini processuali, non contrasta con l'art. 3 Cost. perche` ben diverse sono le situazioni poste a confronto dell'imputato detenuto e del suo difensore, da un lato, e dell'imputato libero, delle altre parti private e dei loro difensori, dall'altro, e questa corposa differenza - stato di liberta`, detenzione - ampiamente giustifica il diverso trattamento usato dal legislatore. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 1 e 2, primo comma, della legge 7 ottobre 1969 n. 742, in riferimento all'art. 3 della Costituzione).

    Art. 24 cost. · Art. 3 cost. · Art. 1 Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale · Art. 2 Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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