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[1]Per tutta la durata della guerra puo' essere chiesta dai debitori, o dai terzi possessori che si trovano sotto le armi, ovvero si trovano, per ragioni di servizio, al seguito delle Forze armate, la sospensione della vendita dei beni mobili pignorati, cui agli articoli 623 e seguenti del Codice di procedura civile, nonche' del procedimento per l'incanto dei beni immobili, di cui agli articoli 662 e seguenti dello stesso Codice.

[2]La sospensione puo' essere chiesta fino alla scadenza del novantesimo giorno dopo che le persone indicate nel comma precedente abbiano cessato di trovarsi nelle condizioni ivi prevedute.

Testo in vigore dal 24 luglio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-07-09;890~art1 · fonte del testo