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La domanda di sospensione, indicata nel precedente articolo, si propone al pretore o al presidente del tribunale competente per la procedura di esecuzione, il quale, sentito il creditore e assunte sommarie informazioni sulle condizioni morali ed economiche del debitore e del creditore, puo' disporre che l'esecuzione sia sospesa fino a tre mesi dopo la conclusione della pace.

Testo in vigore dal 24 luglio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-07-09;890~art2 · fonte del testo