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Il pretore o il presidente del tribunale puo' stabilire, secondo le circostanze, speciali modalita' e garanzie per la conservazione e l'amministrazione dei beni e per i frutti di essi; e puo' anche subordinare la sospensione del procedimento al pagamento di un quota parte del debito.

Testo in vigore dal 24 luglio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-07-09;890~art3 · fonte del testo