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L'articolo 79 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e' sostituito dal seguente: "Art. 79. - Requisiti per guidare veicoli e condurre animali. - Chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per condizioni fisiche e psichiche e aver compiuto:

  • a)anni quattordici per guidare veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella ovvero armenti, greggi o qualsiasi moltitudine di bestie;
  • b)anni quattordici per guidare ciclomotori;
  • c)anni sedici per guidare motoveicoli di cilindrata fino a 125 cmc che non trasportino altre persone oltre al conducente;
  • d)anni diciotto per guidare motoveicoli di cilindrata fino a 125 cmc che trasportino altre persone oltre al conducente; motoveicoli di cilindrata oltre i 125 cmc e non superiore a 350 cmc; autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose aventi il quoziente fra la potenza massima del motore e la tara del veicolo non superiore a 130 CV/tonn., purche' non sviluppino una velocita', calcolata in corrispondenza del regime di potenza massima, superiore a 180 chilometri all'ora; autoveicoli per uso speciale, con o senza rimorchio; macchine agricole, carrelli, macchine operatrici;
  • e)anni diciotto per guidare autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di cose il cui peso complessivo a pieno carico non superi 75 quintali;
  • f)anni diciotto per guidare i veicoli di cui al punto e) il cui peso complessivo a pieno carico, compreso il peso dei rimorchi o dei semirimorchi, superi i 75 quintali purche' munito di un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio della motorizzazione civile;
  • g)anni 21 per guidare: motoveicoli di cilindrata superiore a 350 cmc; autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose, aventi il quoziente fra la potenza massima del motore e la tara del veicolo superiore a 130 CV/tonn., o che comunque sviluppino una velocita', calcolata in corrispondenza del regime di potenza massima, superiore a 180 chilometri all'ora; i veicoli di cui alla lettera f) quando il conducente non sia munito del certificato di abilitazione professionale; motocarrozzette ed autovetture in servizio da piazza o di noleggio con conducente; autobus, autocarri, autotreni, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. A bordo di autoveicoli per i quali e' prescritto che vengano adibiti due conducenti, uno di essi deve avere compiuto anni ventuno. Chi guida veicoli a motore non puo' aver superato:
  • a)anni 65 per guidare motocarrozzette ed autovetture in servizio da piazza; motoveicoli di cilindrata superiore a 350 cmc; le autovetture e gli autoveicoli di cui al primo comma, lettera g); autocarri di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali; autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di cose, macchine operatrici;
  • b)anni 60 per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Chiunque guida veicoli e non si trovi nelle condizioni richieste dal presente articolo e' punito, salvo quanto disposto nei successivi commi, con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire 15.000 a lire 50.000. Qualora trattasi di motoveicoli e autoveicoli di cui al primo comma, lettera g), e' punito con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire 15.000 a lire 50.000. Il minore degli anni diciotto, munito di patente per motoveicoli della categoria A, prevista dal successivo articolo 80, che guida motoveicoli di cilindrata superiore a 125 cmc ovvero motoveicoli di cilindrata fino a 125 cmc che trasportino altre persone oltre al conducente e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 5.000 a lire 20.000. Il minore degli anni 21 e colui che ha superato gli anni 65 che guida motoveicoli di cilindrata superiore a 350 cmc e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 15.000 a lire 50.000. Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di veicoli o di animali, ne affida o ne consente la condotta a persone che non si trovino nelle condizioni richieste dal presente articolo, e' punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire 15.000 a lire 50.000 se trattasi di veicoli, e con l'arresto fin a 15 giorni o con l'ammenda da lire 5.000 a lire 20.000 se trattasi di animali. Coloro che guidano veicoli per i quali e' prescritto che vengano adibiti due conducenti, senza che almeno uno di essi abbia compiuto anni ventuno, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 10.000 a lire 50.000".

Testo in vigore dal 20 marzo 1974 al 1 gennaio 1993

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 91/1979

    Parametro
    26 luglio 1979

    Come gia` ritenuto nella sent. n. 161/1976, il reato di chi guida non trovandosi nelle condizioni prescritte e` ben diverso da quello di chi affida il veicolo a persona che, per difetto di una delle condizioni richieste, non e` abilitata alla guida, trattandosi di ipotesi normative aventi ciascuna una propria ratio, la cui valutazione appartiene alla discrezionalita` del legislatore. Non e` quindi irragionevole la circostanza che sia comminata una sanzione unica ed indifferenziata (arresto fino a un mese o ammenda da lire 15.000 a lire 50.000) a chiunque, avendone la materiale disponibilita`, affida i veicoli a persone che non si trovino nelle condizioni prescritte per la guida mentre sono comminate pene e sanzioni amministrative diverse (a seconda del tipo di veicoli della cui guida si tratta) per le varie infrazioni facenti capo a chi guida veicoli non trovandosi nelle condizioni prescritte. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 79, ottavo comma, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dagli artt. 1 legge 14 febbraio 1974, n. 62 ed 1 legge 14 agosto 1974, n. 394, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - cfr. S. n. 161/1976.

    Art. 3 cost. · Art. 79 Testo unico circolazione stradale · Art. 1 Testo unico circolazione stradale · Art. 80 Testo unico circolazione stradale

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1974-02-14;62~art1 · fonte su Normattiva