Le somme in franchi oro Poincare' previste dall'articolo 22 della convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, stipulata a Varsavia il 12 ottobre 1929, sono sostituite dai seguenti importi: la somma di 125.000 franchi oro Poincare', di cui al n. 1, e' convertita in 8.300 diritti speciali di prelievo; la somma di 250 franchi oro Poincare', di cui al n. 2, e' convertita in 17 diritti speciali di prelievo; la somma di 5.000 franchi oro Poincare', di cui al n. 3, e' convertita in 332 diritti speciali di prelievo.
Testo vigente dal 1 aprile 1983
