Le somme in franchi oro Poincare' previste dall'articolo 22 della convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, stipulata a Varsavia il 12 ottobre 1929, come emendato dall'articolo IX del protocollo firmato all'Ala 1128 settembre 1955, sono sostituite dai seguenti importi: la somma di 250.000 franchi oro Poincare', di cui al n. 1, e' convertita in 16.600 diritti speciali di prelievo; la somma di 250 franchi oro Poincare', di cui al n. 2, lettera a), e' convertita in 17 diritti speciali di prelievo; la somma di 5.000 franchi oro Poincare', di cui al n. 3, e' convertita in 332 diritti speciali di prelievo.

Testo vigente dal 1 aprile 1983

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 323/1989

    Questione infondata
    6 giugno 1989

    Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge 26 marzo 1983 n. 84 (Sostituzione del franco oro Poincaré, adottato dalla Convenzione di Varsavia del 1929 sulla disciplina del trasporto aereo internazionale e dal Protocollo di modifica dell'Aja del 28 settembre 1955, con i diritti speciali di prelievo del Fondo monetario internazionale), sollevata in r…

    Art. 3 cost. · Art. 10 cost. · Art. 1 Sostituzione del franco oro Poincare' · Art. 2 Sostituzione del franco oro Poincare'

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1983-03-26;84~art2 · fonte su Normattiva