[1]Articolo XIX OPERAZIONI E TRANSAZIONI IN DIRITTI SPECIALI DI PRELIEVO
[2]Sezione 1. - Utilizzo dei diritti speciali di prelievo
[3]I diritti speciali di prelievo potranno essere utilizzati per le operazioni e le transazioni autorizzate ai sensi del presente Accordo.
[4]Sezione 2. - Operazioni e transazioni fra partecipanti
- a)Ogni partecipante sara' autorizzato ad utilizzare i propri diritti speciali di prelievo per ottenere una somma equivalente di valuta da un altro partecipante designato ai sensi della sezione 5 di questo articolo.
- b)Un partecipante, d'accordo con un altro partecipante, potra' utilizzare i propri diritti speciali di prelievo al fine di ottenere un ammontare equivalente di valuta detenuta dall'altro partecipante.
- c)A maggioranza del 70 per cento dei voti complessivi il Fondo potra' prescrivere operazioni nelle quali un partecipante e' autorizzato a stipulare accordi con un altro partecipante nei termini e alle condizioni che il Fondo ritiene appropriati. Tali termini e condizioni dovranno essere compatibili con un efficace funzionamento del Dipartimento diritti speciali di prelievo e con un corretto uso dei diritti speciali di prelievo, in armonia con il presente Accordo.
- d)Il Fondo potra' muovere rilievi a qualsiasi partecipante che intraprenda una qualsiasi operazione o transazione, di cui alle lettere b) o c), che, a giudizio del Fondo, sia pregiudizievole ai fini del processo di designazione secondo i principi di cui alla sezione 5 del presente articolo, o sia comunque incompatibile con l'articolo XXII. Il partecipante che effettuasse ugualmente tali operazioni o transazioni incorrerebbe nelle sanzioni previste dall'articolo XXIII, sezione 2, lettera b).
[5]Sezione 3. - Requisito di necessita'
- a)Nelle transazioni di cui alla sezione 2, lettera a) del presente articolo, e salvo quanto altrimenti previsto alla seguente lettera c), un partecipante potra' utilizzare i propri diritti speciali di prelievo solamente nel caso in cui ne abbia necessita' per far fronte ad esigenze della sua bilancia dei pagamenti o in funzione della sua posizione di riserva o dell'andamento delle sue riserve, e non per il solo scopo di modificare la composizione di tali riserve.
- b)Non si potra' contestare ad un partecipante il diritto di utilizzare i propri diritti speciali di prelievo, invocando l'inosservanza della norma contenuta nel precedente comma a); tuttavia, il Fondo potra' muovere i propri rilievi a qualsiasi partecipante che non si sia adeguato alla predetta norma. Il partecipante che persistesse in tale linea di condotta sarebbe soggetto all'articolo XXIII, sezione 2, lettera b).
- c)Il Fondo potra' derogare da quanto previsto alla lettera a) di cui sopra nel caso di transazioni nelle quali un partecipante utilizzi diritti speciali di prelievo al fine di ottenere, dal partecipante designato ai sensi della sezione 5 del presente articolo, un ammontare equivalente di valuta che favorisca la ricostituzione della sua posizione da parte dell'altro partecipante, ai sensi della sezione 6, lettera a) del presente articolo, che eviti o riduca un saldo negativo nella posizione dell'altro partecipante, o che compensi l'effetto della non osservanza del principio enunciato alla lettera a) di cui sopra da parte dell'altro partecipante.
[6]Sezione 4. - Obbligo di fornire valuta
- a)Ogni partecipante designato dal Fondo ai sensi della sezione 5 del presente articolo, fornira', a richiesta, ad un partecipante che utilizzi diritti speciali di prelievo ai sensi della sezione 2, lettera a) del presente articolo, valuta liberamente utilizzabile. L'obbligo imposto ad un partecipante di fornire valuta non puo' superare il limite in corrispondenza del quale le sue disponibilita' di diritti speciali di prelievo in eccesso della sua assegnazione cumulativa abbiano raggiunto un ammontare pari a due volte l'assegnazione cumulativa netta ricevuta o quel limite piu' elevato convenuto tra il partecipante ed il Fondo.
- b)Ogni partecipante potra' fornire valuta in misura superiore al limite obbligatorio o ad ogni piu' elevato limite convenuto.
[7]Sezione 5. - Designazione dei partecipanti chiamati a fornire valuta
- a)Il Fondo fara' si che un partecipante sia in grado di utilizzare i propri diritti speciali di prelievo, designando i partecipanti che devono fornire valuta contro importi determinati di diritti speciali di prelievo ai fini delle sezioni 2, lettera a) e 4 del presente articolo. Tale designazione avverra' in conformita' ai seguenti principi generali, integrati da quegli altri criteri che volta a volta il Fondo riterra' opportuno adottare:
- 1)un partecipante potra' essere designato se la posizione della sua bilancia dei pagamenti e delle sue riserve lorde e' sufficientemente forte; il che non esclude tuttavia la possibilita' di designare partecipanti con forti posizioni di riserva, ma con bilance dei pagamenti che presentino moderati disavanzi. Tali partecipanti verranno designati in modo che sia possibile ottenere nel corso del tempo una equilibrata distribuzione tra loro delle disponibilita' in diritti speciali di prelievo.
- 2)Un partecipante potra' essere designato per favorire la ricostituzione di cui alla sezione 6, lettera a) del presente articolo, per ridurre i saldi negativi delle disponibilita' in diritti speciali di prelievo, o per compensare l'effetto della non osservanza dei principi enunciati nella sezione 3, lettera a) del presente articolo.
- 3)Nella designazione dei partecipanti, il Fondo accordera' di norma la priorita' a quelli che abbiano necessita' di acquistare diritti speciali di prelievo per poter raggiungere gli obiettivi di cui al capoverso 2) di cui sopra.
- b)Allo scopo di ottenere nel corso del tempo una distribuzione equilibrata delle disponibilita' in diritti speciali di prelievo, in conformita' alla lettera a), capoverso 1) di cui sopra, il Fondo applichera' le norme in materia di designazione enunciate nell'Allegato F o le norme che potranno venire adottate ai sensi della seguente lettera c).
- c)Le norme di designazione potranno essere oggetto di riesame in qualsiasi momento e, se necessario, potranno venire adottate nuove norme. A meno che non ne ne vengano adottate di nuove, continueranno ad applicarsi le regole in vigore al momento del riesame.
[8]Sezione 6. - Ricostituzione
- a)I partecipanti che utilizzeranno i loro diritti speciali di prelievo dovranno ricostituire le loro disponibilita' in tali diritti ai sensi delle norme di ricostituzione contenute nell'Allegato G o di ogni altra norma che venisse adottata ai sensi della seguente lettera b).
- b)Le norme riguardanti la ricostituzione potranno essere riesaminate in qualunque momento e, se necessario, verranno adottate nuove norme. Qualora non vengano stabilite nuove norme non venga decisa l'abrogazione delle norme concernenti la ricostituzione, continueranno ad applicarsi quelle in vigore al momento del riesame. Per l'adozione, l'emendamento o l'abrogazione delle norme concernenti la ricostituzione e' richiesta la maggioranza del 70 per cento del totale dei voti dei partecipanti.
[9]Sezione 7. - Tassi di cambio
- a)Salvo quanto altrimenti previsto alla seguente lettera b), i tassi di cambio per le transazioni tra partecipanti, ai sensi della sezione 2, lettera a) e b) del presente articolo, saranno tali che i partecipanti che utilizzino diritti speciali di prelievo riceveranno lo stesso valore qualunque siano le valute fornite e i partecipanti che le forniscano. Il Fondo adottera' le norme necessarie a rendere operante questo principio.
- b)A maggioranza dell'85 per cento dei voti complessivi, il Fondo potra' adottare politiche in base alle quali, in circostanze eccezionali, potra' - a maggioranza del 70 per cento dei voti complessivi - autorizzare i partecipanti che avviino transazioni ai sensi della sezione 2, lettera b) del presente articolo ad accordarsi su tassi di cambio diversi da quelli applicabili ai sensi della lettera a) di cui sopra.
- c)Il Fondo consultera' il partecipante circa la procedura da seguire per determinare i tassi di cambio per la sua valuta.
- d)Ai fini della presente disposizione, il termine "partecipante" comprende anche il partecipante uscente.
Testo vigente dal 7 dicembre 1977
