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Le Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, ai sanitari, agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, agli ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari, amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, sono autorizzate a concedere sovvenzioni, contro cessione del quinto della retribuzione, ciascuna con i propri fondi ed a favore dei propri iscritti. 3 Alle sovvenzioni effettuate a favore del personale dipendente degli Enti locali si applicano le norme concernenti le agevolazioni fiscali previste per i prestiti diretti, verso cessione di quote di stipendio o salario, concessi dal Fondo per il credito ai dipendenti dallo Stato. Le concessioni di sovvenzioni effettuate a favore degli iscritti non dipendenti da Enti locali sono soggette alla formalita' della registrazione e scontano la relativa imposta nella misura prevista dal n. 42 della tabella B allegata al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269 e successive modificazioni. Le disposizioni del presente articolo sostituiscono quelle del n. 6 dell'art. 20 della legge 21 novembre 1949, n. 914, e del terzo comma dell'art. 39 della legge 24 maggio 1952, n. 610.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 3 maggio 1967, n. 315
3La L. 3 maggio 1967, n. 315 ha disposto (con l'art. 28) che "Le disposizioni contenute nel comma primo dell'articolo 1 della legge 19 ottobre 1956, n. 1224, sono modificate nel senso che le Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro sono autorizzate a concedere sovvenzioni, contro cessione del quinto della retribuzione, ciascuna con i propri fondi, non soltanto ai propri iscritti, ma anche agli iscritti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti stessi. Nel caso di sovvenzione concessa da una Cassa ad iscritto ad altra Cassa, qualora ricorra l'applicazione del comma secondo dell'articolo 16 della citata legge 1956, n. 1224, la Cassa erogatrice del trattamento di quiescenza versa alla Cassa mutuante l'importo del debito insoluto che viene trasformato in quota annua vitalizia detraibile dalla pensione".
Testo in vigore dal 11 giugno 1967 al 16 dicembre 2010
