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L'estensione della sovvenzione si effettua con i pagamenti posticipati costanti della quota mensile ceduta dal io, a partire dal secondo mese successivo a quello della data della comunicazione di cui all'art. 8. Ai fini dell'applicazione del comma precedente, l'ente presso il quale il mutuatario presta servizio ha l'obbligo di operare, per l'intera durata di estinzione del prestito, la ritenuta della quota ceduta e di versarne, entro il decimo giorno della scadenza del pagamento, l'importo a favore della Cassa pensioni mutuante. In caso di mancato versamento entro il termine previsto dal comma precedente, il relativo importo, a partire dal giorno successivo a quello del termine stesso, e' considerato, ad ogni effetto, come un debito dell'ente verso la Cassa pensioni mutuante, sul quale decorrono gli interessi di mora al sarolo del sei per cento. Il relativo recupero viene effettuato applicando le norme in vigore per la riscossione dei contributi annualmente dovuti a favore della, Cassa mutuante.

Testo in vigore dal 7 novembre 1956 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-10-19;1224~art10 · fonte del testo