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A parziale modifica delle disposizioni contenute nel regolamento concernente il distacco dei segretari comunali per i servizi della Direzione generale degli Istituti di previdenza approvato con regio decreto 8 aprile 1939, n. 733, il numero massimo dei segretari comunali che possono essere distaccati presso la Direzione generale predetta, fermo rimanendo il numero di quelli che possono essere distaccati presso le Prefetture, e' elevato a 70. I segretari comunali, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino gia' nella posizione di distacco presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza o presso le Prefetture, vi rimangono senza necessita' di ulteriore conferma ed anche quando si trovino o passino a far parte del ruolo nazionale, oppure abbiano ottenuto od ottengano promozioni nel ruolo stesso. Il distacco degli altri segretari comunali presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza, fino al raggiungimento del predetto contingente massimo di 70 unita', si effettua tra quelli dei gradi non superiori al sesto. Nella prima attuazione della presente legge, al distacco stesso si provvedera' senza la procedura del concorso, previa scelta tra gli aspiranti da parte del Ministero dell'interno.

Testo in vigore dal 7 novembre 1956 al 31 dicembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1956-10-19;1224~art18 · fonte del testo