Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1971 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
A parziale modifica delle disposizioni contenute nel regolamento concernente il distacco dei segretari comunali per i servizi della Direzione generale degli Istituti di previdenza approvato con regio decreto 8 aprile 1939, n. 733, il numero massimo dei segretari comunali che possono essere distaccati presso la Direzione generale predetta, fermo rimanendo il numero di quelli che possono essere distaccati presso le Prefetture, e' elevato a 70. I segretari comunali, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino gia' nella posizione di distacco presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza o presso le Prefetture, vi rimangono senza necessita' di ulteriore conferma ed anche quando si trovino o passino a far parte del ruolo nazionale, oppure abbiano ottenuto od ottengano promozioni nel ruolo stesso. Il distacco degli altri segretari comunali presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza, fino al raggiungimento del predetto contingente massimo di 70 unita', si effettua tra quelli dei gradi non superiori al sesto. Nella prima attuazione della presente legge, al distacco stesso si provvedera' senza la procedura del concorso, previa scelta tra gli aspiranti da parte del Ministero dell'interno. 5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 6 dicembre 1971, n. 1052
5La L. 6 dicembre 1971, n. 1052 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I segretari comunali distaccati presso la direzione generale degli istituti di previdenza in applicazione della norma contenuta nel primo periodo dell'articolo 18 della legge 19 ottobre 1956, n. 1224, rimangono distaccati anche nel caso in cui risultino vincitori di concorsi cui consegua il passaggio nel ruolo nazionale. Ai fini dello svolgimento della carriera in tale ruolo, i predetti segretari comunali sono esentati dall'obbligo di raggiungere le sedi che siano loro assegnate". Ha inoltre disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "La presente disposizione ha effetto dal 1 luglio 1970".
Testo in vigore dal 31 dicembre 1971 al 16 dicembre 2010
