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Ai cittadini che, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche, subiscano un'invalidita' permanente non inferiore all'80 per cento della capacita' lavorativa, o che comunque comporti la cessazione dell'attivita' lavorativa e' concessa una elargizione nella misura di lire 100 milioni. La stessa elargizione e' concessa alle famiglie dei cittadini che perdono la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche.

Testo in vigore dal 22 agosto 1980 al 25 dicembre 1981

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1980-08-13;466~art5 · fonte del testo