Il capo e il vice capo della Delegazione da trarsi, di regola, dai ruoli delle Amministrazioni dello Stato e da distaccarsi presso la Delegazione medesima, sono nominati con decreto del Ministro per il commercio con L'estero di concerto col Ministro per il tesoro e col Ministro per gli affari esteri. ((Al capo della Delegazione, da scegliersi fra il personale del Ministero degli affari esteri in servizio presso l'Ambasciata d'Italia Washington, che continua a svolgere presso di essa le proprie finzioni, compete, in aggiunta all'assegno di sede in godimento, l'indennita' mensile lorda pari a dollari 447 per il periodo dal 25 dicembre 1956 al 31 ottobre 1957 e pari a dollari 112 per il periodo successivo. Al vice capo della Delegazione, facente parte del personale dello Stato e che non fruisca dell'assegno di sede, compete, oltre allo stipendio relativo alla qualifica rivestita, l'indennita' mensile lorda pari a dollari 1090)). 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 30 luglio 1959, n. 702

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La L. 30 luglio 1959, n. 702 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "La presente legge ha effetto dal 25 dicembre 1956 fino al 30 giugno 1960."

Testo vigente dal 24 settembre 1959

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 settembre 1959

Confronto con la versione in vigore dal 10 dicembre 1954 al 24 settembre 1959. 51 parole tolte, 94 parole aggiunte.

… di concerto col Ministro per il tesoro e col Ministro per gli affari esteri. tolto: Il Governo della Repubblica e' delegato a determinare per il periodo di due anni, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le indennita' da corrispondere al capo e al aggiunto: Al capo della Delegazione, da scegliersi fra il personale del Ministero degli affari esteri in servizio presso l'Ambasciata d'Italia Washington, che continua a svolgere presso di essa le proprie finzioni, compete, in aggiunta all'assegno di sede in godimento, l'indennita' mensile lorda pari a dollari 447 per il periodo dal 25 dicembre 1956 al 31 ottobre 1957 e pari a dollari 112 per il periodo successivo. Al vice capo della Delegazione, tolto: le quali saranno determinate in relazione all'importanza dei lavori da svolgersi, alle spese di rappresentanza e alle remunerazioni locali in uso aggiunto: facente parte del personale dello Stato e che non fruisca dell'assegno di sede, compete, oltre allo stipendio relativo alla qualifica rivestita, l'indennita' mensile lorda pari a dollari 1090.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 30 luglio 1959, n. 702

    La L. 30 luglio 1959, n. 702 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "La presente legge ha effetto dal 25 dicembre 1956 fino al 30 giugno 1960."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1954-11-22;1127~art5 · fonte del testo