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Le spese di cura, comprese quelle per ricovero in istituti sanitari e per protesi, riconosciute necessarie per il personale militare dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e per gli appartenenti ai Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonche' per i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie del Corpo forestale dello Stato, che abbiano contratto ferite, lesioni o infermita' dipendenti da causa di servizio, sono poste a carico dei Ministeri della difesa, delle finanze, dell'interno, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e delle foreste per i rispettivi dipendenti. 1 Per il personale civile delle Amministrazioni sopra indicate si applica l'art. 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, restando le spese relative a carico delle rispettive Amministrazioni. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti l'eventuale ricovero in ospedali o luoghi di cura civili dev'essere autorizzato dalla rispettiva Amministrazione.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 luglio 1962, n. 1116

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La L. 27 luglio 1962, n. 1116 ha disposto (con l'art. 1) che le spese di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 1 novembre 1957, n. 1140, sono a carico delle Amministrazioni di appartenenza solo per la parte eccedente quella che spetta agli Enti o Istituti assistenziali, previdenziali o assicurativi o Casse mutue, ai quali il personale militare abbia diritto di rivolgersi in base a norme di legge o di regolamento.

Testo in vigore dal 26 agosto 1962 al 1 gennaio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 agosto 1962

Confronto con la versione in vigore dal 9 dicembre 1957 al 26 agosto 1962.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 27 luglio 1962, n. 1116

    La L. 27 luglio 1962, n. 1116 ha disposto (con l'art. 1) che le spese di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 1 novembre 1957, n. 1140, sono a carico delle Amministrazioni di appartenenza solo per la parte eccedente quella che spetta agli Enti o Istituti assistenziali, previdenziali o assicurativi o Casse mutue, ai quali il personale militare abbia diritto di rivolgersi in base a norme di legge o di regolamento.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-11-01;1140~art1 · fonte del testo