Art. 3
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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3 versioni dal 1906
Confronto con la versione in vigore dal 18 luglio 1908 al 16 dicembre 2009. 135 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Per fornire i fondi necessari al saldo delle liquidazioni ferroviarie considerate dalla legge 25 giugno 1905, n. 261, e per tutte le spese ferroviarie straordinarie da farsi fino al 30 giugno 1911, in base agli stanziamenti indicati nell'art. 1 della presente legge, escluse quelle a carico diretto dell'esercizio, il ministro del tesoro, fino alla pubblicazione della legge indicata nel successivo art. 7, si varra' esclusivamente dei certificati creati con l'art. 2 della predetta legge 25 giugno 1905, ammortizzabili in 40 anni, ma fruttanti l' interesse di L. 3.50 nette e con facolta' di emetterne anche, eccezionalmente, del valore di lire centomila l'uno.
tolto: Il ministro del tesoro, per tutti i relativi pagamenti, potra' temporaneamente valersi, secondo 1' opportunita', delle disponibilita' di cassa e dei mezzi ordinari di tesoreria, salvo reintegro con emissione dei certificati predetti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1906-12-23;638~art3 · fonte del testo