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[1]Per fornire i fondi necessari al saldo delle liquidazioni ferroviarie considerate dalla legge 25 giugno 1905, n. 261, e per tutte le spese ferroviarie straordinarie da farsi fino al 30 giugno 1911, in base agli stanziamenti indicati nell'art. 1 della presente legge, escluse quelle a carico diretto dell'esercizio, il ministro del tesoro, fino alla pubblicazione della legge indicata nel successivo art. 7, si varra' esclusivamente dei certificati creati con l'art. 2 della predetta legge 25 giugno 1905, ammortizzabili in 40 anni, ma fruttanti l' interesse di L. 3.50 nette e con facolta' di emetterne anche, eccezionalmente, del valore di lire centomila l'uno.

[2]Il ministro del tesoro, per tutti i relativi pagamenti, potra' temporaneamente valersi, secondo 1' opportunita', delle disponibilita' di cassa e dei mezzi ordinari di tesoreria, salvo reintegro con emissione dei certificati predetti.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1906 al 18 luglio 1908

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1906-12-23;638~art3 · fonte del testo