Art. 5
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1906
Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1906 al 16 dicembre 2009. 76 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: I certificati da emettersi in virtu' del precedente articolo 3 potranno rilasciarsi direttamente, oltre che alla Cassa dei depositi e prestiti ed agli istituti ed enti indicati all'art. 1, lettera f) della legge 25 giugno 1905, n. 261, anche a privati, e la loro cessione per attergato andra' soggetta alla formalita' della registrazione solamente a richiesta delle parti. Questa disposizione e' applicabile anche alle cessioni per attergato dei certificati emessi anteriormente alla pubblicazione della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1906-12-23;638~art5 · fonte del testo