Art. 5
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I certificati da emettersi in virtu' del precedente articolo 3 potranno rilasciarsi direttamente, oltre che alla Cassa dei depositi e prestiti ed agli istituti ed enti indicati all'art. 1, lettera f) della legge 25 giugno 1905, n. 261, anche a privati, e la loro cessione per attergato andra' soggetta alla formalita' della registrazione solamente a richiesta delle parti. Questa disposizione e' applicabile anche alle cessioni per attergato dei certificati emessi anteriormente alla pubblicazione della presente legge.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1906 al 16 dicembre 2009
