Art. 7
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1906 al 18 luglio 1908. Leggi il testo vigente →
Con legge da presentarsi al Parlamento entro il 30 giugno 1908, sara' regolata la materia che si riferisce alla provvista dei fondi occorrenti per le spese straordinarie delle ferrovie esercitate dallo Stato.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1906 al 18 luglio 1908
