Art. 7
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Con legge da presentarsi al Parlamento entro il 30 giugno 1908, sara' regolata la materia che si riferisce alla provvista dei fondi occorrenti per le spese straordinarie delle ferrovie esercitate dallo Stato. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 30 giugno 1908, n. 315
1La L. 30 giugno 1908, n. 315 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il termine indicato nell'art. 7 della legge 23 dicembre 1906, n. 638, relativo alla provvista dei fondi per le spese straordinarie delle ferrovie dello Stato, e' prorogato al 31 gennaio 1909".
Testo in vigore dal 18 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
