Stabilita' nell'incarico degli insegnanti non di ruolo degli istituti e scuole secondarie statali
Art. 4
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Il trattamento economico degli insegnanti che conseguano la stabilita' nell'insegnamento e' quello spettante, giusta le norme vigenti, agli insegnanti non di ruolo.
Testo in vigore dal 29 agosto 1957 al 16 dicembre 2010
