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Nella prima applicazione della presente legge il personale insegnante e di segreteria, assistente, tecnico e ausiliario, organicamente assegnato a posti di ruolo previsti dagli statuti dell'istituto superiore navale e dell'Istituto superiore orientale che trovasi in servizio alla data della legge stessa e' inquadrato nei corrispondenti ruoli organici statali delle Universita' e degli Istituti di istruzione superiore. Il personale insegnante dei summenzionati Istituti e' collocato nella corrispondente categoria statale. Il personale di segreteria, amministrativo, di ragioneria e d'ordine degli Istituti medesimi e' collocato, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica, istruzione, rispettivamente nelle carriere direttive, di concetto ed esecutiva delle Segreterie universitarie. L'assegnazione del personale di cui ai precedente comma alla rispettiva categoria o carriera e' effettuata per la qualifica comportante il grado ricoperto nel ruolo di provenienza conservando, esso personale, l'anzianita' di servizio maturata nel predetto ruolo che e' ritenuta utile ai fini della progressione gerarchica. Il personale assistente, tecnico ed ausiliario e' collocato nelle corrispondenti carriere statali con l'osservanza dei limiti, condizioni e modalita' stabiliti dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465.
Testo in vigore dal 27 dicembre 1957 al 26 dicembre 1961
