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Nella prima applicazione della presente legge il personale insegnante e di segreteria, assistente, tecnico e ausiliario, organicamente assegnato a posti di ruolo previsti dagli statuti dell'istituto superiore navale e dell'Istituto superiore orientale che trovasi in servizio alla data della legge stessa e' inquadrato nei corrispondenti ruoli organici statali delle Universita' e degli Istituti di istruzione superiore. Il personale insegnante dei summenzionati Istituti e' collocato nella corrispondente categoria statale. Il personale di segreteria, amministrativo, di ragioneria e d'ordine degli Istituti medesimi e' collocato, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica, istruzione, rispettivamente nelle carriere direttive, di concetto ed esecutiva delle Segreterie universitarie. L'assegnazione del personale di cui ai precedente comma alla rispettiva categoria o carriera e' effettuata per la qualifica comportante il grado ricoperto nel ruolo di provenienza conservando, esso personale, l'anzianita' di servizio maturata nel predetto ruolo che e' ritenuta utile ai fini della progressione gerarchica. Il personale assistente, tecnico ed ausiliario e' collocato nelle corrispondenti carriere statali con l'osservanza dei limiti, condizioni e modalita' stabiliti dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 3 novembre 1961, n. 1255

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con decorrenza dal 1 novembre 1961

La L. 3 novembre 1961, n. 1255 ha disposto (con l'art. 22) che "le disposizioni relative all'inquadramento nei ruoli statali del personale di Segreteria degli Istituti superiori navale e orientale di Napoli e del personale di segreteria e tecnico della libera Universita' di Camerino, contenute, rispettivamente, nell'articolo 3 della legge 3 dicembre 1957, n. 1210, e nell'articolo 6 della legge 13 marzo 1958, n. 254", sono sostituite delle disposizioni contenute nei commi successivi dello stesso art. 22. La stessa legge ha inoltre disposto (con l'art. 53) che "le norme della presente legge, salvo diverse disposizioni contenute nei singoli articoli, si applicano con effetto dal 1 novembre 1961".

Testo in vigore dal 26 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 dicembre 1961

Confronto con la versione in vigore dal 27 dicembre 1957 al 26 dicembre 1961.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 3 novembre 1961, n. 1255

    La L. 3 novembre 1961, n. 1255 ha disposto (con l'art. 22) che "le disposizioni relative all'inquadramento nei ruoli statali del personale di Segreteria degli Istituti superiori navale e orientale di Napoli e del personale di segreteria e tecnico della libera Universita' di Camerino, contenute, rispettivamente, nell'articolo 3 della legge 3 dicembre 1957, n. 1210, e nell'articolo 6 della legge 13 marzo 1958, n. 254", sono sostituite delle disposizioni contenute nei commi successivi dello stesso art. 22. La stessa legge ha inoltre disposto (con l'art. 53) che "le norme della presente legge, salvo diverse disposizioni contenute nei singoli articoli, si applicano con effetto dal 1 novembre 1961".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-12-03;1210~art3 · fonte del testo