Statizzazione dell'istituto musicale pareggiato di Trento

Art. 7 (Convenzione con lo Stato Istituto musicale pareggiato V. Gianferrari di Trento)

Lo Stato provvedera' ad assumere nei ruoli ordinari dei conservatori di musica il personale insegnante dell'istituto musicale pareggiato "V. Gianferrari" che, giudicato favorevolmente nella speciale ispezione, disposta ai fini di cui sopra, si trovi nelle seguenti condizioni:

  • a)non abbia raggiunto i limiti di eta' previsti dalle vigenti leggi;
  • b)che copra un posto di ruolo nell'attuale istituto musicale pareggiato "V. Gianferrari", per il quale corrisponda un posto di ruolo nell'organico del nuovo conservatorio;
  • c)che sia in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per il personale di ruolo dello Stato.

Testo vigente dal 23 agosto 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-08-13;473~convenzione-con-lo-stato-istituto-musicale-pareggiato-v-gian-art7 · fonte su Normattiva