Statizzazione di istituti musicali pareggiati

Art. 9 (Convenzione Istituto musicale "C.Pollini")

Il personale insegnante di ruolo assunto alle dipendenze dello Stato viene inquadrato nei relativi ruoli secondo le norme di cui alla legge 9 ottobre 1942, n. 1328, ed alla legge 13 marzo 1958, n. 165 e successive aggiunte e modificazioni. Al personale amministrativo di ruolo assunto alle dipendenze dello Stato viene attribuito il parametro e lo stipendio della carriera prevista per i corrispondenti posti di ruolo del personale delle Accademie di belle arti, Conservatori di musica ed Accademia di arte drammatica. Al personale insegnante amministrativo ed ausiliario, all'atto dell'inquadramento, sara' riconosciuto il servizio di ruolo prestato presso l'Istituto musicale "Cesare Pollini" dalla data successiva a quella del pareggiamento dell'istituto stesso. Qualora per effetto dell'inquadramento il personale consegua un trattamento economico complessivo lordo per stipendio ed aggiunta di famiglia inferiore a quello fruito alla data del passaggio dell'Istituto musicale "Cesare Pollini" allo Stato per assegni fissi e continuativi ai medesimi titoli, la differenza viene attribuita come assegno personale non pensionabile, riassorbibile in base ai successivi aumenti, e fara' carico al bilancio dell'Amministrazione comunale e provinciale nella proporzione di due terzi e un terzo rispettivamente.

Testo vigente dal 5 settembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;663~convenzione-istituto-musicale-c-pollini-art9 · fonte su Normattiva