Art. 11 (Convenzione Istituto musicale "C.Pollini")
Il personale in servizio alla data del 1 ottobre 1971, che sia cessato o che cessera' dal servizio nel periodo intercorrente tra la predetta data e quella in cui entrera' in vigore la legge che approva la presente convenzione, non rientra nella disciplina di cui al precedente articolo 8 e mantiene i diritti derivanti dal rapporto di impiego con l'ente morale. Lo Stato si obbliga a provvedere al rimborso delle spese per il periodo dal 1 ottobre 1971 alla data di cessazione dal servizio, limitatamente all'importo delle retribuzioni che sarebbero spettate al predetto personale, in qualita' di insegnanti e impiegati non di ruolo.
Testo vigente dal 5 settembre 1977
