Statizzazione di istituti musicali pareggiati

Art. 11 (Convenzione Istituto musicale "C.Pollini")

Il personale in servizio alla data del 1 ottobre 1971, che sia cessato o che cessera' dal servizio nel periodo intercorrente tra la predetta data e quella in cui entrera' in vigore la legge che approva la presente convenzione, non rientra nella disciplina di cui al precedente articolo 8 e mantiene i diritti derivanti dal rapporto di impiego con l'ente morale. Lo Stato si obbliga a provvedere al rimborso delle spese per il periodo dal 1 ottobre 1971 alla data di cessazione dal servizio, limitatamente all'importo delle retribuzioni che sarebbero spettate al predetto personale, in qualita' di insegnanti e impiegati non di ruolo.

Testo vigente dal 5 settembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;663~convenzione-istituto-musicale-c-pollini-art11 · fonte su Normattiva