Statizzazione di istituti musicali pareggiati

Art. 12 (Convenzione Istituto musicale "C.Pollini")

Lo Stato oltre ad assumere le spese per il personale direttivo, insegnante, amministrativo e subalterno, si obbliga di assegnare al Conservatorio, sul proprio bilancio, una dotazione annua atta a garantire le necessita' di funzionamento dell'Istituto ai fini artistici, didattici ed amministrativi. Tale dotazione sara' amministrata secondo le norme della contabilita' dello Stato e le disposizioni particolari per i Conservatori di musica statali.

Testo vigente dal 5 settembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;663~convenzione-istituto-musicale-c-pollini-art12 · fonte su Normattiva