Statizzazione di istituti musicali pareggiati

Art. 8-bis (Convenzione Istituto musicale "G.Frescobaldi")

Il personale di ruolo in servizio alla data del 1 ottobre 1970 cessato o che cessera' il servizio dopo la data predetta e prima del passaggio definitivo in ruoli dello Stato non rientra nella disciplina di cui all'articolo 9 e mantiene i diritti derivanti dal rapporto di impiego del Comune, salvo l'obbligo dello Stato di provvedere al rimborso delle spese per il periodo dal 1 ottobre 1970 alla data di cessazione dal servizio limitatamente all'importo delle retribuzioni che sarebbero spettate al predetto personale qualora fosse stato assunto in qualita' di insegnante non di ruolo.

Testo vigente dal 20 settembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;663~convenzione-istituto-musicale-g-frescobaldi-art8bis · fonte del testo