Art. 2 (Convenzione Istituto musicale "G.Nicolini" (Parte II))
La cessione e' fatta ed accettata considerando i beni che ne sono oggetto nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e, per gli immobili, con usi, diritti servitu', azioni, ragioni e quant'altro esistente, nulla escluso od eccettuato, a corpo e non a misura.
Testo vigente dal 5 settembre 1977
