Statizzazione di istituti musicali pareggiati

Art. 2 (Convenzione Istituto musicale "G.Nicolini" (Parte II))

La cessione e' fatta ed accettata considerando i beni che ne sono oggetto nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e, per gli immobili, con usi, diritti servitu', azioni, ragioni e quant'altro esistente, nulla escluso od eccettuato, a corpo e non a misura.

Testo vigente dal 5 settembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;663~convenzione-istituto-musicale-g-nicolini-parte-ii-art2 · fonte su Normattiva