Statizzazione di istituti musicali pareggiati

Art. 10 (Convenzione Istituto musicale "L.Canepa")

Qualora per effetto dell'inquadramento il personale consegua un trattamento economico complessivo lordo inferiore a quello fruito alla data del passaggio dall'istituto musicale pareggiato "L. Canepa" allo Stato per assegni fissi e continuativi, viene conservata, a carico del Consorzio, la differenza come assegno ad personam non utile a pensione, riassorbibile con successivi aumenti. Agli effetti di cui sopra dovra' calcolarsi la somma dello stipendio, della aggiunta di famiglia e di ogni altro emolumento di cui, a titolo fisso e continuativo, goda all'atto del passaggio dell'Istituto allo Stato, per servizi inerenti all'Istituto stesso. Qualora il Consorzio venga a cessare prima che gli eventuali aventi diritto all'assegno ad personam abbiano assorbito l'assegno stesso con il normale sviluppo di carriera il Consorzio si impegna a corrispondere agli interessati, una tantum una somma pari all'importo di tale assegno, calcolato per tutto il periodo nel quale esso avrebbe dovuto essere ancora corrisposto.

Testo vigente dal 5 settembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;663~convenzione-istituto-musicale-l-canepa-art10 · fonte del testo