Statizzazione di istituti musicali pareggiati

Art. 9 (Convenzione Istituto musicale "L.Canepa")

Il personale insegnante assunto alle dipendenze dello Stato viene inquadrato nei relativi ruoli secondo le norme di cui alle leggi 9 ottobre 1942, n. 1328, e 13 marzo 1958, n. 165, e successive aggiunte e modificazioni. Al personale amministrativo ed ausiliario assunto alle dipendenze dello Stato viene attribuito lo stipendio della carriera prevista per i corrispondenti posti di ruolo del personale dei Conservatori di musica, Accademie di belle arti, Accademia nazionale di arte drammatica e Accademia nazionale di danza, secondo quanto dispone la legge 2 marzo 1963, n. 262. Al personale insegnante, amministrativo ed ausiliario, sara' riconosciuto, all'atto dell'inquadramento il servizio di ruolo prestato presso l'Istituto musicale pareggiato "L. Canepa" dalla data successiva a quella del pareggiamento dell'Istituto stesso, nonche' le benemerenze belliche ed altri eventuali benefici gia' concessi in forza di legge.

Testo vigente dal 5 settembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;663~convenzione-istituto-musicale-l-canepa-art9 · fonte su Normattiva