Statizzazione di istituti musicali pareggiati

Art. 11 (Convenzione Istituto musicale "L.D'Annunzio")

Il personale direttivo ed insegnante assunto alle dipendenze dello Stato viene inquadrato nei relativi ruoli secondo le norme di cui alle leggi 9 ottobre 1942, n. 1328 e 13 marzo 1958, n. 165 e successive aggiunte e modificazioni. Al personale direttivo, insegnante, amministrativo ed ausiliario, all'atto dell'inquadramento sara' riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, il servizio di ruolo prestato presso l'Istituto musicale pareggiato "L. D'Annunzio" dalla data successiva a quella del pareggiamento dell'istituto stesso, nonche' le benemerenze belliche ed altri eventuali benefici, gia' concessi in forza di legge. Qualora per l'effetto dell'inquadramento il personale consegua un trattamento economico complessivo lordo inferiore a quello fruito alla data del passaggio dell'Istituto musicale pareggiato "L. D'Annunzio" allo Stato per assegni fissi e continuativi, ai medesimi titoli viene conservata a carico del bilancio dell'Amministrazione comunale e dell'Amministrazione provinciale di Pescara, e della Corporazione musicale, la differenza come assegno ad personam non utile a pensione e riassorbibile con successivi aumenti. Agli effetti di cui sopra dovra' calcolarsi la somma dello stipendio, dell'aggiunta di famiglia e di ogni altro emolumento di cui, a titolo fisso e continuativo, goda all'atto del passaggio dell'Istituto allo Stato, per servizi inerenti all'Istituto stesso.

Testo vigente dal 5 settembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;663~convenzione-istituto-musicale-l-d-annunzio-art11 · fonte su Normattiva