Art. 13 (Convenzione Istituto musicale "U.Giordano")
Qualora per effetto dell'inquadramento il personale consegua un trattamento economico complessivo lordo inferiore a quello fruito alla data del passaggio dell'istituto musicale "U. Giordano" allo Stato per assegni fissi e continuativi ai medesimi titoli, viene conservato, a carico dei bilanci dell'Amministrazione provinciale di Foggia e del Comune di Foggia, in parti uguali, la differenza come assegno ad personam non utile a pensione riassorbibile con successivi aumenti. Agli effetti di cui sopra dovra' calcolarsi la somma dello stipendio, dell'aggiunta di famiglia e ogni altro emolumento, di cui, a titolo fisso e continuativo, goda, all'atto del passaggio dell'Istituto allo Stato, per servizi inerenti all'Istituto stesso.
Testo vigente dal 5 settembre 1977
