Statizzazione di istituti musicali pareggiati

Art. 13 (Convenzione Istituto musicale "U.Giordano")

Qualora per effetto dell'inquadramento il personale consegua un trattamento economico complessivo lordo inferiore a quello fruito alla data del passaggio dell'istituto musicale "U. Giordano" allo Stato per assegni fissi e continuativi ai medesimi titoli, viene conservato, a carico dei bilanci dell'Amministrazione provinciale di Foggia e del Comune di Foggia, in parti uguali, la differenza come assegno ad personam non utile a pensione riassorbibile con successivi aumenti. Agli effetti di cui sopra dovra' calcolarsi la somma dello stipendio, dell'aggiunta di famiglia e ogni altro emolumento, di cui, a titolo fisso e continuativo, goda, all'atto del passaggio dell'Istituto allo Stato, per servizi inerenti all'Istituto stesso.

Testo vigente dal 5 settembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;663~convenzione-istituto-musicale-u-giordano-art13 · fonte su Normattiva