Art. 12 (Convenzione Istituto musicale "L.Canepa")
Il personale in servizio alla data del 1 ottobre 1968 cessato o che cessera' dal servizio dalla predetta data a quella di entrata in vigore della legge che approva la presente Convenzione non rientra nella disciplina di cui al precedente articolo 8 e mantiene i diritti derivanti dal rapporto di impiego, salvo l'obbligo dello Stato di provvedere al rimborso delle spese per il periodo dal 1 ottobre 1968 alla data di cessazione dal servizio limitatamente all'importo delle retribuzioni che sarebbero spettate al predetto personale qualora fosse stato assunto in qualita' di insegnante non di ruolo considerata l'anzianita' di servizio maturata dal pareggiamento e gli altri benefici economici previsti dalle norme in vigore.
Testo vigente dal 5 settembre 1977
