Statizzazione di istituti musicali pareggiati

Art. 9 (Convenzione Istituto musicale "Tito Schipa")

Il personale di ruolo, in servizio alla data 1 ottobre 1970, cessato o che cessera' dal servizio dalla predetta data a quella di entrata in vigore della legge che approva la presente convenzione, non rientra nella disciplina di cui al precedente articolo 8 e mantiene i diritti derivanti dal rapporto di impiego con gli Enti del consorzio, salvo l'obbligo dello Stato di provvedere al rimborso delle spese per il periodo dal 1 ottobre 1970 alla data di cessazione dal servizio, limitatamente all'importo delle retribuzioni che sarebbero spettate al predetto personale qualora fosse stato assunto in qualita' di insegnante non di ruolo.

Testo vigente dal 5 settembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;663~convenzione-istituto-musicale-tito-schipa-art9 · fonte su Normattiva