Statizzazione di istituti musicali pareggiati

Art. 7 (Convenzione Liceo musicale "Felice Evaristo Dall'Abaco")

Il personale in servizio alla data del 1 ottobre 1968, che sia cessato o che cessera' dal servizio dalla predetta data a quella di entrata in vigore della legge che approva la presente convenzione, non rientra nella disciplina di cui al successivo articolo 9 e mantiene i diritti derivanti dal rapporto di impiego con il Comune. Lo Stato si obbliga a provvedere al rimborso delle spese per il periodo dal 1 ottobre 1968 alla data di cessazione dal servizio, limitatamente all'importo delle retribuzioni che sarebbero spettate al predetto personale in qualita' di insegnanti non di ruolo, considerata l'anzianita' di servizio maturata dal pareggiamento e gli altri benefici economici previsti dalle norme in vigore.

Testo vigente dal 5 settembre 1977

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-08-08;663~convenzione-liceo-musicale-felice-evaristo-dall-abaco-art7 · fonte su Normattiva