Statizzazione di istituti musicali pareggiati

Art. 8 (Convenzione Istituto musicale "L.D'Annunzio")

Il personale di ruolo, in servizio alla data del 1 ottobre 1969, cessato e che cessera' dal servizio dalla predetta data a quella di entrata in vigore della legge che approva la presente Convenzione non rientra nella disciplina di cui al successivo articolo 10, e mantiene i diritti derivanti dal rapporto di impiego con la Corporazione musicale "L. D'Annunzio", salvo l'obbligo dello Stato di provvedere al rimborso delle spese per il periodo dal 1 ottobre 1969 alla data di cessazione del servizio, limitatamente all'importo delle retribuzioni che sarebbero spettate al predetto personale qualora fosse stato assunto in qualita' di personale non di ruolo.

Testo vigente dal 5 settembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;663~convenzione-istituto-musicale-l-d-annunzio-art8 · fonte su Normattiva