Art. 8 (Convenzione Istituto musicale "A.Corelli")
Il personale insegnante di ruolo, in servizio alla data del 1 ottobre 1971 cessato o che cessera' dal servizio dalla predetta data a quella di entrata in vigore della legge che approva la presente Convenzione, non rientra nella disciplina di cui al successivo articolo 9 e mantiene i diritti derivanti dal rapporto di impiego con il "Corelli" salvo l'obbligo dello Stato di provvedere al rimborso delle spese per il periodo dal 1 ottobre 1971 alla data di cessazione dal servizio, limitatamente all'importo delle retribuzioni che sarebbero spettate al predetto personale qualora fosse stato assunto in qualita' di insegnante non di ruolo.
Testo vigente dal 5 settembre 1977
