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[1]Gli ufficiali delle colonie sono sottoposti a consiglio di disciplina per decisione del comandante delle truppe della colonia ove sono stati commessi i fatti, purche' detto comandante rivesta il grado di generale.
[2]Quando siavi corresponsabilita' fra ufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica, destinati in colonia, sia a terra che a bordo di navi stazionarie, o connessione tra i fatti ad essi ascritti, l'inchiesta viene ordinata dai comandante le truppe in colonia, ed affidata ad un ufficiale generale o superiore dell'esercito, della marina, dell'aeronautica, a seconda dell'appartenenza del piu' elevato in grado o piu' anziano tra gli ufficiali corresponsabili.
[3]In mancanza di ufficiali della marina e dell'aeronautica dei gradi richiesti, l'inquirente sara' un ufficiale dell'esercito e l'inchiesta sara' svolta secondo l'ordinamento e la procedura dei consigli di disciplina per gli ufficiali dell'esercito in colonia.
[4]La decisione di deferimento a consiglio di disciplina, di tutti o di parte degli ufficiali inquisiti, spetta al ministro da cui dipende il piu' elevato in grado o il piu' anziano di quelli ritenuti passibili di deferimento al consiglio di disciplina.
[5]Il consiglio, nei casi di corresponsabilita', ha luogo nel Regno secondo le disposizioni della presente legge ed e' formato e convocato dal comandante del corpo d'armata di Napoli, o dal comandante del dipartimento marittimo del Basso Tirreno, o dal comandante della 3ª zona aerea territoriale, a seconda che la decisione di deferimento a consiglio sia stata presa dal ministro per la guerra, per la marina, o per l'aeronautica.
Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 1 gennaio 1936
